Domande frequenti

Domande frequenti

Un contribuente ha presentato entro lo scorso 31.10 il mod. IVA TR per la richiesta in compensazione del credito IVA del terzo trimestre 2017. Il credito è di importo superiore a € 5.000 ma non è stato apposto il visto di conformità. Intendendo comunque utilizzare nel mod. F24 il credito per un importo superiore al predetto limite, è possibile presentare ora un modello IVA TR integrativo?

Il recente DL n. 50/2017 ha esteso l’obbligo di apposizione del visto di conformità anche all’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione 28.7.2017, n. 103/E ha evidenziato che “il visto di conformità è … obbligatorio se l’istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a € 5.000 euro annui, anche quando alla richiesta non faccia seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione”. La stessa Agenzia riconosce, nel caso in cui sia stato presentato un mod. IVA TR con un credito di importo superiore a € 5.000 “erroneamente senza apposizione del visto”, la possibilità di presentare un mod. IVA TR “integrativo” con il visto di conformità, al fine di poter compensare l’intero ammontare ivi indicato. A tal fine nel nuovo modello va barrata la specifica casella “Modifica istanza precedente” presente nel Frontespizio.

Una snc, che adotta la contabilità semplificata per cassa, gestisce un bar a seguito di un contratto di affitto d’azienda. Detto canone, ai fini reddituali, è deducibile soltanto se pagato nell’anno?

In applicazione del regime di contabilità semplificata per cassa disciplinato dall’art. 66, TUIR, ai fini reddituali, i ricavi e le spese rilevano in base a quanto incassato / pagato nell’anno, fermo restando, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2017, n. 11/E, l’applicazione del principio di competenza per alcuni componenti positivi e negativi espressamente richiamati dall’art. 66 (minusvalenze e sopravvenienze passive − quote di ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing − perdite di beni strumentali e perdite su crediti − accantonamenti di quiescenza e previdenza − spese per prestazioni di lavoro; − oneri di utilità sociale − spese relative a più esercizi − oneri fiscali e contributivi − interessi di mora. In relazione al quesito posto, considerato che l’affitto d’azienda non è ricompreso nelle predette fattispecie, i relativi canoni risultano deducibili nell’anno in cui si verifica il pagamento, ossia in base al principio di cassa.

Un contribuente ha depositato il ricorso per la separazione consensuale dal coniuge nel mese di settembre 2017. In attesa dell’omologazione della separazione, dal mese di ottobre 2017 corrisponde un assegno di mantenimento al (ex) coniuge. Tali somme potranno essere dedotte nel mod. REDDITI / 730 2018?

Ai sensi dell’art. 711, C.p.c. “la separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale”. Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione, che nella sentenza 6.10.2005, n. 19447 ha specificato che “lo scioglimento della comunione legale dei beni fra i coniugi si verifica «ex nunc» soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, non spiegando effetti … il precedente provvedimento presidenziale (provvisorio e funzionalmente limitato) con cui i coniugi siano stati autorizzati ad interrompere la convivenza, né, a maggior ragione, il semplice fatto in sé della separazione dei coniugi, sicché risulta improponibile la eventuale domanda di scioglimento della comunione proposta prima della formazione del giudicato sulla separazione”. Sulla base di quanto sopra, è possibile desumere che gli accordi antecedenti all’omologazione non acquisiscono efficacia giuridica. Di conseguenza, per il contribuente in esame, viene meno la possibilità di considerare gli assegni corrisposti prima dell’omologazione della separazione quali oneri deducibili nell’ambito della propria dichiarazione dei redditi.

Una persona fisica, locataria di un immobile abitativo, intende sublocare lo stesso ad un’altra persona fisica. È possibile applicare ai canoni derivanti dalla sublocazione la cedolare secca?

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E con riferimento al regime della cedolare secca ex art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, lo stesso “non trova applicazione con riferimento ai contratti di sublocazione di immobili, in quanto i relativi redditi rientrano nella categoria dei redditi diversi … e non tra i redditi di natura fondiaria”.

Nella gestione di una nuova contabilità semplificata “per cassa” si potrebbe riscontrare l’incasso parziale di una fattura emessa nel corso dell’anno. Come va imputato il relativo ricavo?

Dall’1.1.2017, a seguito della modifica dell’art. 66, TUIR ad opera della Finanziaria 2017, le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza. Sono previste le seguenti 3 possibili alternative: 1. tenuta di 2 distinti registri (incassi / pagamenti) per l’annotazione dei ricavi percepiti e delle spese sostenute; 2. tenuta dei soli registri IVA con indicazione, qualora l’incasso / pagamento non sia intervenuto nell’anno di annotazione, dei mancati incassi / pagamenti; 3. tenuta dei soli registri IVA e presunzione che il documento registrato sia incassato / pagato. Tale modalità richiede l’esercizio di una specifica opzione. In relazione al quesito posto è opportuno distinguere la modalità contabile adottata.  L’utilizzo della terza soluzione (presunzione di incasso delle fatture annotate nel registro IVA delle fatture emesse), non pone la questione sopra prospettata. Al contrario, in caso di adozione dell’alternativa 1 o 2, si ritiene che il ricavo da imputare in contabilità vada determinato sulla base della proporzione tra quanto incassato e il totale della somma da incassare.

Al fine di usufruire della deduzione delle spese sanitarie per persone con disabilità, quali sono le certificazioni attestanti le condizioni soggettive di tali persone?

Con la Risoluzione 23.9.2016, n. 79/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’ambito di applicazione della deducibilità delle spese mediche / di assistenza specifica riconosciuta ai soggetti invalidi in caso di “grave e permanente invalidità o menomazione”. In particolare l’Agenzia ha specificato che sono da considerarsi “disabili” sia le persone che hanno ottenuto l’attestazione dalla Commissione medica di cui alla Legge n. 104/92, sia coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche per il riconoscimento dell’invalidità civile, di guerra, ecc.. Tuttavia, per poter fruire della deduzione delle spese: − la certificazione rilasciata ai sensi della citata Legge è sufficiente; − il solo riconoscimento dell’invalidità civile non è sufficiente. In tal caso è necessario che sia accertata la grave e permanente invalidità / menomazione. Quest’ultima si considera comunque sussistere in tutti i casi in cui sia stata attestata l’invalidità totale o attribuita l’indennità di accompagnamento.

Nel 2016 una snc ha pagato un compenso ad un contribuente minimo, senza operare la ritenuta alla fonte. A febbraio 2017 è stata inviata all’Agenzia delle Entrate la CU 2017. Si chiede se è necessario presentare ora anche il mod. 770 entro il 31.10.2017.

Tramite la Certificazione Unica, dei dati reddituali / previdenziali / assistenziali dei lavoratori dipendenti e assimilati nonché quelli relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi assolve l’adempimento dichiarativo relativamente ai dati in essa contenuti. Di conseguenza l’obbligo di presentare il mod. 770 sussiste soltanto per i dati non inclusi nella CU (ad esempio, ritenute operate / versate, crediti vantati e relativo utilizzo).

In una srl, in sede di approvazione del bilancio 2016, è stato nominato un nuovo Revisore unico a seguito della scadenza del mandato triennale del revisore precedente. Da chi va sottoscritto il mod. REDDITI 2017 SC?

Le dichiarazioni fiscali delle società di capitali devono essere sottoscritte, oltre che dal legale rappresentante, anche dai soggetti cui è stato affidato il controllo contabile. Nella Risoluzione 8.6.2011, n. 62/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la firma va apposta da coloro che hanno sottoscritto la Relazione di revisione al bilancio (Revisore unico, Società di revisione, Collegio sindacale), ancorché cessati dall’incarico al momento della presentazione della dichiarazione. Pertanto, il mod. REDDITI 2017 SC va sottoscritto dal “vecchio” Revisore unico.

Un privato nel mese di ottobre 2015 ha prorogato un contratto di locazione a cedolare secca fino al 2019. Ora, in occasione dell’inizio della prossima annualità (ottobre 2017), intende revocare l’applicazione della cedolare secca. Non applicando più tale tassazione può richiedere all’inquilino l’aumento del canone in base all’adeguamento ISTAT?

Nella Circolare 1.6.2011, n. 26/E l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “nel caso in cui l’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto sia revocata a valere dalla seconda annualità, resta comunque valida la rinuncia del locatore agli aggiornamenti del canone per un periodo corrispondente a quello della prima annualità per il quale il locatore si è avvalso di tale regime. Pertanto, il locatore non può richiedere gli aggiornamenti del canone relativi alla seconda annualità”. Detto aggiornamento può quindi essere richiesto a decorrere dalla terza annualità. Applicando quanto sopra al caso in esame, per l’annualità ottobre 2017 – settembre 2018 il locatore deve mantenere inalterato il canone. L’aumento dello stesso in base alla variazione ISTAT potrà essere applicato a decorrere dall’annualità ottobre 2018 – settembre 2019.

Per gli acquisti da San Marino senza applicazione dell’IVA dal 2017 è stata soppressa la specifica Comunicazione da effettuare all’Agenzia delle Entrate. Tali operazioni devono essere ricomprese nella Comunicazione dei dati delle fatture emesse / ricevute? Se sì, come vanno comunicati i dati dell’autofattura?

A seguito dell’introduzione del nuovo “spesometro”, a decorrere dal 2017 è stata soppressa la specifica comunicazione degli acquisti (senza IVA) di beni da San Marino. In relazione agli acquisti in esame l’acquirente italiano deve:

− integrare la fattura emessa dal fornitore sammarinese con l’indicazione dell’IVA dovuta;

− provvedere all’annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse / corrispettivi e in quello degli acquisti. Gli acquisti in esame vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate tramite lo “spesometro” con le modalità previste per le operazioni assoggettate al reverse charge e pertanto: − i dati vanno riportati una sola volta, quali “fatture ricevute”, oltre a comunicare l’aliquota e l’imposta va indicato il codice “N6” nel campo “Natura”.

Una ditta individuale non ha versato il diritto CCIAA 2017. È possibile applicare il ravvedimento operoso? Se si, la regolarizzazione può essere effettuata con la sanzione ridotta del 3,75%?

Nel caso di specie è possibile regolarizzare l’omesso versamento entro 1 anno dalla scadenza, con applicazione della sanzione ridotta del 6% (1/5 del 30%). È comunque opportuno verificare presso la competente CCIAA la misura delle sanzioni applicabili, in quanto si riscontrano comportamenti difformi.

Un professionista (medico), soggetto trimestrale, nel mese di maggio ha ricevuto una fattura in reverse charge. La liquidazione ha quindi evidenziato un debito d’imposta. È corretto comunicare all’Agenzia i dati di tale liquidazione entro il 18.9.2017?

Si premette che sono esonerati dalla Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche. Come specificato nelle istruzioni al modello utilizzabile per la Comunicazione delle liquidazioni periodiche, l’esonero sussiste “sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero”. Avendo ricevuto ed annotato una fattura con applicazione del reverse charge il professionista deve procedere al versamento della relativa imposta in sede di liquidazione periodica. Considerato che ciò comporta l’obbligo di presentare il mod. IVA 2018, lo stesso, a decorrere dalla liquidazione IVA del secondo trimestre deve inviare all’Agenzia delle Entrate la Comunicazione dei relativi dati.

Una ditta ha presentato in data 27.4.2017 il mod. IVA TR per poter compensare il credito IVA del primo trimestre (circa € 8.000). L’importo del credito compensato nel mod. F24 non ha superato € 5.000. Non avendo apposto il visto di conformità la compensazione deve fermarsi al raggiungimento del nuovo limite di € 5.000?

Per poter utilizzare il credito IVA trimestrale in compensazione ovvero chiederlo a rimborso va presentato l’apposito mod. IVA TR. In sede di conversione del DL n. 50/2017 è stato esteso l’obbligo del visto di conformità al mod. IVA TR anche in caso di utilizzo del credito in compensazione tramite il mod. F24. La novità è entrata in vigore il 24.6.2017. A tal fine l’Agenzia delle Entrate con il recente Provvedimento 4.7.2017 ha “adeguato” il mod. IVA TR alla predetta novità, prevedendo il visto di conformità anche per la richiesta di utilizzo in compensazione del credito IVA. Il nuovo modello, come specificato nel citato Provvedimento, è utilizzabile “a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2017”. Pertanto, con riferimento al credito IVA relativo al primo trimestre 2017 non deve essere rispettata la nuova disposizione sopra riportata.

Cessione di fabbricati e IVA

Normalmente la cessione di fabbricati è esente Iva, salvo eccezioni previste dalla normativa.
La cessione è  soggetta a Iva  nei seguenti casi:
A) Cessioni di fabbricati o di porzione di fabbricati a destinazione abitativa effettuate da:
• impresa che ha costruito l’immobile, se la cessione è effettuata entro 5 anni dalla costruzione;
• impresa che ha costruito l’immobile, se la cessione è effettuata dopo 5 anni dalla costruzione nel caso in cui il cedente opti espressamente per l’applicazione dell’imposta; (se l’acquirente è soggetto passivo Iva deve essere applicato il reverse charge);
• impresa che ha eseguito interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, anche con appalto ad altre imprese, se la cessione è effettuata entro 5 anni dall’intervento;

• impresa che ha eseguito interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, anche con appalto ad altre imprese, se la cessione è effettuata dopo 5 anni dall’intervento nel caso in cui il cedente opti espressamente per l’applicazione dell’imposta; (se l’acquirente è soggetto passivo Iva deve essere applicato il reverse charge);
• tutte le imprese, se oggetto della cessione sono alloggi sociali e se il cedente opta per l’imponibilità Iva; (se l’acquirente è soggetto passivo Iva deve essere applicato il reverse charge).
B) Cessione di immobili strumentali e di immobili appartenenti ai gruppi catastali B, C, D, E, A/10 se effettuate da:
• imprese costruttrici o che hanno eseguito interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, anche con appalto ad altre imprese, se la cessione avviene entro 5 anni dalla costruzione o dall’intervento;
• cessioni per le quali il cedente opta per l’imponibilità Iva; (se l’acquirente è soggetto passivo Iva deve essere applicato il reverse charge).

Come bisogna effettuare il bonifico bancario per potere usufruire delle detrazioni per la ristrutturazione edilizia?

– PAGAMENTO MEDIANTE BONIFICO
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:  causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986)  codice fiscale del beneficiario della detrazione ,codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
– CAUSALE
Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986
Pagamento fattura n. ___ del ______ a favore di _______________ partita Iva _________________ Beneficiario della detrazione _________ codice fiscale______________

Come effettuare i versamenti tramite il modello F24

Contribuenti non titolari di partita iva:
1. Banca
2. Posta
3. Qualsiasi sportello degli agenti della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione)
I contribuenti non titolari di partita iva possono presentare il modello F24 per qualunque importo, senza utilizzo di crediti in compensazione, in forma cartacea presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, poste italiane e agenti della riscossione).

CONTRIBUENTI TITOLARI DI PARTITA IVA:
Tutti i titolari di partita iva hanno l’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche. I versamenti possono essere effettuati:
1. Direttamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (F24 Web e F24 online) utilizzando i canali Entratel o Fisconline
2. Mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, poste italiane)
3. Tramite gli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc) che sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con l’Agenzia stessa (servizio F24 cumulativo)
4. Tramite gli intermediari abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate che utilizzano il servizio “F24 addebito unico”
5. Tramite gli intermediari che si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.
Per effettuare il versamento tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate è necessario essere utenti abilitati ai canali Entratel o Fisconline  e, nel caso in cui il modello F24 abbia saldo maggiore di zero, possedere un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare tale saldo.
I modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti avvalendosi del servizio “F24 cumulativo”
I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, devono essere presentati esclusivamente per via telematica, attraverso i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, oppure tramite i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’agenzia.

Contributi INPS per artigiani e commercianti-scadenze versamenti

Si ricorda che le scadenze sono fissate:
• al 16 maggio, 21 agosto, 16 novembre  e 16 febbraio anno successivo, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
• entro i termini previsti per il pagamento dell’Irpef in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di primo acconto  e secondo acconto  nonché di saldo.
Infatti, quando la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa realizzati, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere, appunto, entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche

E’ possibile inviare una e-mail da una casella Pec a una casella di posta ordinaria?

È possibile inviare un messaggio di Posta Elettronica Certificata ad una casella di posta elettronica ordinaria, ma in questo caso il mittente non riceverà la ricevuta di avvenuta consegna. Il destinatario può rispondere alla mail se la casella PEC del mittente è configurata in modo tale da ricevere messaggi di posta ordinaria. In caso contrario riceverà una notifica di errore (MAILER-DAEMON).

Spese per alberghi e ristoranti: qual è il trattamento fiscale?

L’Iva a credito risultante dalle fatture di acquisto legate a prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande è interamente detraibile, sia per il professionista che per l’impresa a condizione che i costi siano:
• inerenti allo svolgimento dell’attività;
• documentati esclusivamente da fattura da richiedere all’albergatore/ristoratore
Per le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, secondo le definizioni adottate ai fini delle imposte sul reddito, trova applicazione la specifica previsione di indetraibilità .
Ai fini della determinazione del reddito d’impresa è prevista una percentuale di riduzione della deducibilità nella misura del 75%. Tale limitazione della deduzione al 75% opera i anche in relazione alle spese che si configurano quali costi di rappresentanza, a cui in ogni caso si devono applicare anche i limiti di deducibilità di cui all’articolo 108, comma 2, Tuir:
• 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni di euro;
• 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
• 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni di euro.

Come si applica il ricongiungimento di usufrutto in seguito al decesso del De Cuius? Nel caso in cui sia un erede del De Cuius posso ricongiungere la sua quota di usufrutto con la mia (accrescimento di usufrutto)?

L’usufrutto (art. 981 e ss.) permette all’usufruttuario di godere della cosa (in questo caso specifico dell’immobile) e la sua durata non può eccedere la vita dell’usufruttuario, e se questi lo aliena, il diritto cessa comunque alla scadenza prevista nel titolo o alla morte del primo titolare. Indi per cui al decesso del De Cuius la quota di usufruttuario dovrà ricongiungersi con la quota del nudo proprietario presentando voltura presso l’Agenzia del Territorio con la seguente documentazione:
– Documento d’identità del dichiarante
– Visura catastale del De Cuius
– DSAN (Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà) dove gli eredi attestano il decesso del De Cuius
– Voltura
– Delega presentazione della voltura (se non è lo stesso dichiarante a presentare la voltura)
Per quanto riguarda invece l’accrescimento di usufrutto per gli eredi del De Cuius, affinché esso si possa applicare deve essere presente al momento della voltura degli immobili la documentazione testamentaria (attestata da un notaio) che indichi la precisa volontà di lasciare le quote usufruttarie in possesso del De Cuius agli eredi.

Che cosa è la ritenuta d’acconto?

La ritenuta d’acconto è un anticipo Irpef che i possessori di partita iva versano alle casse dell’Erario tramite modello F24 il 16 del mese successivo al pagamento della proforma (a cui farà seguito emissione di regolare fattura) e che i professionisti (commercialista, avvocato, geometra, notaio etc..) scomputeranno dall’Irpef nella loro dichiarazione dei redditi l’anno successivo.

Documentazione necessaria per predisposizione della dichiarazione di successione?

I documenti che devono essere reperiti dagli eredi e consegnati allo Studio sono:
– Documento identità e codice fiscale degli eredi in corso di validità
– Documento identità e codice fiscale de cuius
– Testamento pubblicato da  atto notarile, qualora esista.
– Certificato delle Esistenze Finanziarie, ovvero la documentazione bancaria attestante le esistenze finanziarie alla data del decesso (da richiedere in ogni Agenzia dove sono in essere esistenze finanziarie intestate al de cuius, o nelle quali risulti cointestato)
– Eventuali partecipazioni societarie intestate al de cuius.
– Eventuale quota sociale COOP
– Fattura Spese Funebri

Mi è arrivata una cartella di pagamento. Come devo procedere?

A fronte della notifica di una cartella di pagamento da parte di Agenzia Entrate Riscossione (ex Equitalia), si può procedere in due differenti modalità:
1. Al pagamento:
A) In unica soluzione
B) Rateale:
1. 72 rate mensili di importo costante per i rateizzi ordinari,
2. 120 rate mensili di importo costante per i rateizzi straordinari, concedibili solo con la presentazione del modello ISEE (per le persone fisiche e ditte individuali, bilancio infrannuale non più vecchio di due mesi per le società).
Il rateizzo siffatto, qualora rispettato, tutela da eventuali procedure esecutive avanzabili dall’ente di riscossione.
2. All’impugnazione della cartella entro 60 gg dalla notifica

Per avere conoscenza della mia situazione debitoria in Agenzia Entrate e/o Agenzia Entrate riscossione (ex Equitalia)? E di eventuali procedimenti civili/penali in Tribunale?

Per ciascun Ente è necessario percorrere una strada diversa:
1. Richiesta carichi pendenti in Agenzia Entrate. Si può chiedere con apposito modulo scaricabile nell’area modulistica e che si deposita nella sede territoriale interessata allegando due marche da bollo del valore di € 16,00 e una da € 12,40
2. Richiesta estratto debitorio in Agenzia Entrate Riscossione. Si può chiedere con apposito modulo scaricabile nell’area modulistica e che si deposita nella sede territoriale interessata, e vengono comunicati i debiti su base nazionale
3. Certificato GENERALE del Casellario Giudiziale in Tribunale. Si può chiedere con apposito modulo scaricabile nell’area modulistica e che si deposita nella sede territoriale interessata, attesta l’esistenza (o l’inesistenza) di tutti i provvedimenti del Giudice, irrevocabili, in materia penale, civile ed amministrativa (riassume e contiene il certificato penale e civile).
a. Procedura ORDINARIA, vengono forniti entro una settimana, al costo di 1 marca da bollo da 3,84€ per ogni copia e 1 marca da bollo da  16,00 €  per ogni copia
b. Procedura URGENTE, vengono forniti entro 2 giorni lavorativi, al costo di 1 marca da bollo da    7,68€ per ogni copia e 1 marca da bollo da  16,00 €  per ogni copia

Quali sono i libri sociali obbligatori di una società di capitali e quanto costa, in termini di bolli, la relativa vidimazione?

A norma dell’art. 2478 cc: ..“Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell’articolo 2214 , la società deve tenere:
1. il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell’articolo 2479 ; la relativa documentazione è conservata dalla società;
2. il libro delle decisioni degli amministratori;
3. il libro delle decisioni del collegio sindacale (nei casi previsti dalla norma)
La vidimazione dei libri sociali obbligatori ha i seguenti costi fissi:
• Euro 309,87 annuali, se il capitale sociale sottoscritto alla data del 1° gennaio è inferiore a Euro 516456,87
• Euro 516,46 annuali , se il capitale sociale sottoscritto alla data del 1° gennaio è superiore a Euro 516456,87.
1. Per le società di nuova costituzione il pagamento deve essere effettuato tramite versamento su c.c.p. Per gli anni seguenti, la stessa somma sarà pagata con mod. F24 ogni anno entro il 16/03;
2. 25,00€ diritti di segreteria per ciascun libro + marca da bollo da € 16,00 ogni 100 pagine.

Che cos’è la PEC?

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68).

Che cos'è la firma digitale? A cosa serve?

La firma digitale è l’equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento: tramite l’apposizione della firma digitale, infatti, è possibile sottoscriverne il contenuto, assicurarne la provenienza e garantire l’inalterabilità delle informazioni in esso contenute. Il possesso della firma digitale consente l’ autenticazione facilitata ai servizi dei principali Enti nazionali e regionali (Come Agenzia Entrate, INPS, CCIAA) . Inoltre, è sempre più richiesta per il deposito telematico di verbali, bilanci, atti notori in genere, in particolare per i titolari o amministratori di imprese.
I certificati CNS e di firma digitale hanno una validità di tre anni e possono essere rinnovati una volta sola, quindi per un totale di sei anni.
I principali dispositivi di firma digitale sono:
1- SmartCard (tesserina) – costo di rilascio € 25,00;
2- TokenUsb Smartkey (chiavetta USB) – costo di rilascio € 70,00;

Il nostro studio offre il servizio di richiesta e consegna/custodia di tali dispositivi e di eventuale assistenza introduttiva all’ uso.(crea collegamento ipertex ai servizi).

Società in crisi finanziaria, quali soluzioni?

Si rimanda ai servizi offerti dallo Studio.

Partecipazione ad un’asta immobiliare o mobiliare all’interno di una procedura esecutiva mobiliare o immobiliare o all’interno di una procedura concorsuale: cosa occorre predisporre?

Si rimanda ai servizi offerti dallo Studio.

Come si determina l’IRPEF?

Determinazione del Reddito Irpef Individuale: Il reddito è determinato dalla differenza tra i ricavi e i costi dell’esercizio, cui si sommano e si sottraggono, rispettivamente, i componenti positivi e negativi specificatamente indicati dalla legge.

Il reddito imponibile va poi a sommarsi ad altri eventuali ulteriori redditi e viene tassato con l’applicazione dell’Irpef per scaglioni.
Scaglioni Irpef:
Scaglione Aliquota
0 – 15.000 Euro 23%
15.001 – 28.000 Euro 27%
28.001 – 55.000 Euro 38%
55.001 – 75.000 Euro 41%
Oltre i 75.000 euro 43%

Come si determina l’IRES?

Le società di capitali sono assoggettate all’IRES (imposta sul reddito delle società).
Ai fini IRES la società, partendo dal risultato civilistico e attraverso le opportune variazioni disposte dalle normative fiscali (per tenere conto ad esempio di ricavi che non sono tassabili fiscalmente o costi che non sono deducibili) determinerà il reddito imponibile sul quale calcolare l’attuale aliquota IRES del 24%. L’imposta si versa in due acconti nella misura del 40% e 60% e rispettivamente entro il 30/6 e entro il 30/11 dell’anno successivo a quello di reddito.

Esempio
Utile civilistico 2.000,00
Variazioni in aumento (dettate da costi non fiscalmente deducibili) 800,00
Variazioni in diminuzione (dettate da ricavi fiscalmente non tassabili) 500,00
REDDITO IMPONIBILE (2.000+800-500) 2.300,00
IMPOSTA (24% * 2.300)  552,00
da versare per Euro 220,80 entro il 30/6 e per Euro 331,20 entro il 30/11
E’ tuttavia possibile che dopo le opportune variazioni fiscali si ottenga una perdita fiscale e che dunque non via sia alcuna imposta da pagare.

Qual è la tassazione delle società di persone?

Le società di persone si distinguono dalle società di capitali, in quanto la tassazione avviene per trasparenza vale a dire, sono i soci che tasseranno il reddito prodotto dalla società con le proprie aliquote IRPEF e in base alla propria quota di partecipazione al capitale della Società di persone

Esempio
Utile fiscale della BETA SNC 2.000,00
I soci della SNC Signori Mario Rossi e Giuseppe Verdi detengono rispettivamente una quota del 70% e 30% al socio Rossi spetterà dunque una quota di utile di Euro 1.400 mentre al socio Verdi di Euro 600 così rispettivamente tassata:
ROSSI ha un’aliquota del 23% e dunque pagherà IRPEF di Euro 322 (1.400*23%)
VERDI ha un’aliquota del 27% e dunque pagherà IRPEF di Euro 162 (600*27%)

Regime Forfettario (requisiti di accesso, fattispecie di esclusione e determinazione del reddito)

Requisiti di accesso:
1) Limite ricavi/compensi per tipo di attività (si veda tabella allegata);
2) Spese per l’impiego di lavoratori non superiori a Euro 5.000 lordi annui;
3) Costo complessivo dei beni strumentali al 31.12 dell’esercizio precedente, al lordo dell’ammortamento, non superiore a 20.000 Euro (si segnala che non hanno comunque rilevanza i beni immobili).

Fattispecie di esclusione:
Non possono applicare il regime forfettario i contribuenti che:
1) Si avvalgono di regimi speciali IVA;
2) Risultano non residenti;
3) Effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10 n. 8 dpr 633/2 e di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53 comma 1 dl 331/93;
4) Partecipano a società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art 116 tuir;
5) Abbiano percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 30.000 euro.

Determinazione del reddito:
Il reddito deriva semplicemente dall’applicazione ai ricavi/compensi di un coefficiente di redditività (si veda tabella allegata), differenziato a seconda del settore di attività, e non è quindi calcolato attraverso la contrapposizione di componenti positivi e negativi. Dal reddito così determinato sono deducibili i contributi previdenziali obbligatori, ed infine si applicherà sullo stesso un’imposta sostitutiva del 15%.
Si segnala che è prevista la riduzione dell’aliquota d’imposta sostitutiva nella misura del 5% (in luogo dell’aliquota ordinaria del 15%) per i primi 5 anni di attività se si rispettano i seguenti requisiti:
– Il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
– L’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altre attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte/professione);
– Qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo di imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi compensi previsti per il regime forfettario.

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