Green pass – Decreto pubblicato in Gazzetta

Green pass – Decreto pubblicato in Gazzetta

In data 21 Settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, al n. 226/2021, il testo del Decreto legge n. 127/2021.

L’ultima versione presenta alcune variazioni rispetto alla bozza circolata nei giorni precedenti. Quella più evidente, e sottolineata da tutti gli organi di stampa, riguarda, per così dire, lo “status” del lavoratore privo di green pass, che non è più “sospeso dalla prestazione lavorativa” bensì “considerato assente ingiustificato”.

Sotto il profilo delle conseguenze, nulla cambia: per il periodo di assenza, il lavoratore non percepisce la retribuzione, “né altro compenso o emolumento” sin dal primo giorno in cui gli è inibito l’accesso al luogo di lavoro per mancanza della certificazione.

Nel testo definitivo del decreto è stata eliminata la disposizione che poneva a carico del datore l’onere di comunicare immediatamente la sospensione al lavoratore.

Allo stato attuale, si ritiene comunque opportuno valutare se procedere comunque con la stesura di un atto formale da parte del Datore di Lavoro, al fine di porre nero su bianco il fatto che l’assenza ingiustificata è dovuta alla mancanza del certificato verde e non ad altre ragioni.

Il testo definitivo ha peraltro eliminato la disposizione che poneva un trattamento differente tra settore Privato e Pubblico, i dipendenti pubblici venivano considerati assenti ingiustificati da subito e sospesi dopo cinque giorni, mentre i lavoratori privati, sospesi dal primo giorno.

Ora tutti sono da subito considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione del certificato o, in mancanza, fino al 31 dicembre 2021.

Si ribadisce che l’assenza non determina conseguenze disciplinari e il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Resta invariata, rispetto alla bozza in precedenza esaminata, la parte relativa alle sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro qualora non vengano effettuati i controlli, definite le modalità operative dei medesimi e individuati i soggetti incaricati.

Resta altresì la sanzione (che può arrivare fino a 1.500 euro) che colpisce il lavoratore (o comunque il soggetto anche esterno) per l’accesso al luogo di lavoro senza certificato verde.

Decreto Legge 127 del 2021